Equità
Equità
L’(—) è solitamente definita come la giustizia del caso concreto, in contrapposizione alla giustizia.
La differenziazione tra i due concetti può essere ricondotta alla dicotomia tra due tipi di scelte: quella che riferimento a criteri generali e astratti e quella basata sulla valutazione del caso specifico.
La maggior parte delle teorie giuridiche intende l’(—) proprio come una scelta legata al caso concreto, anche se con motivazioni differenti.
Vi è chi dà valore all’(—) in sé, criticando proprio il richiamo a norme giuridiche [vedi Norma giuridica], le quali presentano per loro natura un elevato grado di astrattezza e di generalità. In tal modo l’(—) viene proposta come un valore, come una tecnica di scelta individuale da privilegiare.
Talvolta la preferenza verso l’(—) è argomentata con motivazioni pratiche, legate alla maggiore sicurezza delle decisioni prese valutando il caso concreto, soprattutto con riferimento all’attività interpretativa eseguita dal giudice.
Il giudizio di (—) può essere ricondotto a due visioni essenziali. La prima fa riferimento alla coscienza del giudice, la seconda alle caratteristiche del caso concreto, ossia al criterio della natura della cosa, vale a dire alla regola che è possibile dedurre dal caso concreto.
Nel nostro ordinamento giuridico il giudizio di (—) è ammesso in maniera molto circoscritta, solo nei casi determinati dalla legge.
L’(—) è solitamente definita come la giustizia del caso concreto, in contrapposizione alla giustizia.
La differenziazione tra i due concetti può essere ricondotta alla dicotomia tra due tipi di scelte: quella che riferimento a criteri generali e astratti e quella basata sulla valutazione del caso specifico.
La maggior parte delle teorie giuridiche intende l’(—) proprio come una scelta legata al caso concreto, anche se con motivazioni differenti.
Vi è chi dà valore all’(—) in sé, criticando proprio il richiamo a norme giuridiche [vedi Norma giuridica], le quali presentano per loro natura un elevato grado di astrattezza e di generalità. In tal modo l’(—) viene proposta come un valore, come una tecnica di scelta individuale da privilegiare.
Talvolta la preferenza verso l’(—) è argomentata con motivazioni pratiche, legate alla maggiore sicurezza delle decisioni prese valutando il caso concreto, soprattutto con riferimento all’attività interpretativa eseguita dal giudice.
Il giudizio di (—) può essere ricondotto a due visioni essenziali. La prima fa riferimento alla coscienza del giudice, la seconda alle caratteristiche del caso concreto, ossia al criterio della natura della cosa, vale a dire alla regola che è possibile dedurre dal caso concreto.
Nel nostro ordinamento giuridico il giudizio di (—) è ammesso in maniera molto circoscritta, solo nei casi determinati dalla legge.