Effettività
Effettività
Termine che in teoria generale del diritto indica la generale osservanza di una norma da parte dei destinatari di essa.
Numerose teorie del diritto attribuiscono notevole importanza alla (—) nella propria definizione di diritto, in quanto presuppongono che quest’ultimo sia tale solo se e in quanto sia dotato di una certa (—).
Il problema di decidere che cosa significhi che una norma viene osservata è al centro dei tre principali orientamenti della contemporanea filosofia del diritto: del giuspositivismo, del giusnaturalismo e del realismo giuridico.
I giuspositivisti distinguono tra (—) e validità dell’ordinamento. Essi considerano l’(—) dell’ordinamento la somma delle effettività delle singole norme giuridiche. L’(—) di ogni singola norma, infine, coincide o con la spontanea obbedienza da parte dei destinatari o con la concreta applicazione della sanzione in caso di violazione della norma stessa.
Per i giusnaturalisti la norma giuridica è tale non per la sua efficacia sociale, bensì per il contenuto di giustizia delle sue prescrizioni.
Per i giusrealisti il diritto vero è composto esclusivamente dai fatti sociali, di per sé effettivi. A. Ross, in particolare, individua l’(—) nella combinazione tra un sentimento psicologico di doverosità e la costanza di condotte conformi alle norme.
L’(—) di una norma e del diritto non va confusa con l’efficacia. Quest’ultima è la capacità della norma di raggiungere il proprio fine: ad es. il fine di una norma che impone ad un contratto una determinata forma può essere quello di assicurare il regolare svolgimento dei traffici. La circostanza che tale norma venga ad essere generalmente osservata (sia, cioè, effettiva) non esclude che possa essere contemporaneamente inefficace (cioè inadeguata a raggiungere il suo obiettivo).
Termine che in teoria generale del diritto indica la generale osservanza di una norma da parte dei destinatari di essa.
Numerose teorie del diritto attribuiscono notevole importanza alla (—) nella propria definizione di diritto, in quanto presuppongono che quest’ultimo sia tale solo se e in quanto sia dotato di una certa (—).
Il problema di decidere che cosa significhi che una norma viene osservata è al centro dei tre principali orientamenti della contemporanea filosofia del diritto: del giuspositivismo, del giusnaturalismo e del realismo giuridico.
I giuspositivisti distinguono tra (—) e validità dell’ordinamento. Essi considerano l’(—) dell’ordinamento la somma delle effettività delle singole norme giuridiche. L’(—) di ogni singola norma, infine, coincide o con la spontanea obbedienza da parte dei destinatari o con la concreta applicazione della sanzione in caso di violazione della norma stessa.
Per i giusnaturalisti la norma giuridica è tale non per la sua efficacia sociale, bensì per il contenuto di giustizia delle sue prescrizioni.
Per i giusrealisti il diritto vero è composto esclusivamente dai fatti sociali, di per sé effettivi. A. Ross, in particolare, individua l’(—) nella combinazione tra un sentimento psicologico di doverosità e la costanza di condotte conformi alle norme.
L’(—) di una norma e del diritto non va confusa con l’efficacia. Quest’ultima è la capacità della norma di raggiungere il proprio fine: ad es. il fine di una norma che impone ad un contratto una determinata forma può essere quello di assicurare il regolare svolgimento dei traffici. La circostanza che tale norma venga ad essere generalmente osservata (sia, cioè, effettiva) non esclude che possa essere contemporaneamente inefficace (cioè inadeguata a raggiungere il suo obiettivo).