Diritti

Diritti

Situazioni giuridiche riconosciute all’uomo, come singolo e come membro di formazioni sociali. Possono essere classificati essenzialmente in (—) civili, politici e sociali.
I (—) civili sono quelli che riguardano la libertà della persona (la libertà personale, di religione, di pensiero, di riunione ecc., generalmente sancite nella Costituzione di ogni paese democratico) purché il suo comportamento non violi la libertà di un altro; i (—) politici sono quei (—) che permettono all’individuo di partecipare attivamente alla formazione di uno Stato democratico; i (—) sociali garantiscono al cittadino la sicurezza di una vita qualitativamente buona (sono il diritto ad una buona istruzione, ad un lavoro, la tutela da miseria e paura).
Sul piano storico si comincia a parlare di (—) solo nel 1789 con la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino), che rivendicava i diritti naturali ed ineliminabili dell’uomo quali: la libertà, la proprietà privata, la possibilità di ribellarsi ad ogni tipo di oppressione, la sicurezza ecc.
I diritti naturali sono quei diritti che, secondo la scuola di pensiero dei giusnaturalisti [vedi Giusnaturalismo], esistevano ancor prima della costituzione della società civile.
In realtà esistevano, prima della Dichiarazione dei diritti del 1789, il Bill of rights inglese (1688) e i Bills of rights americani (1776). Il primo, però, riguardava semplicemente la riaffermazione dell’importanza della Common Law, o meglio l’importanza degli usi e consuetudini inglesi; i secondi, nati da una guerra di indipendenza delle colonie americane dal dominio inglese, si avvicinavano molto di più alla Dichiarazione francese, soprattutto dal punto di vista concettuale perché nati entrambi dalla necessità di affermare e difendere le proprie libertà e la propria indipendenza da un potere politico dispotico (in America l’egemonia soprattutto economica dell’Inghilterra; in Francia i capricci di un sovrano assoluto e di una nobiltà corrotta).
Durante la Rivoluzione francese furono promulgate, però, altre e diverse Dichiarazioni; molto interessante fu quella del 1795 dove, per la prima volta, oltre i diritti dell’uomo compaiono anche i suoi doveri. Nell’art. 2, infatti, così si legge: «Non fate agli altri ciò che non vorreste essere fatto voi».
Problema è che fino a questo momento le enunciazioni fatte da tali Dichiarazioni non hanno alcuna forza giuridica, in quanto non tutelate da sanzioni che impongano comandi o divieti. Questo è anche la principale differenza tra Dichiarazioni, che enunciano principi astratti, e Costituzioni, i cui principi sono e devono essere rispettati per legge.
La tutela dei diritti dell’uomo è ancora oggi fonte di profonde preoccupazioni anche da parte di organismi sovranazionali o internazionali come l’Onu (ad esempio si pensi che la prima Dichiarazione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite fu sancita nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale; e che solo con il Trattato di Norimberga del 1948 si affermò la necessità di difendere tali diritti attraverso l’arma della coazione giuridica, ma fino ad oggi non esiste che un Parlamento e un Tribunale europeo che poco può contro gli abusi verso l’uomo).