Biodiritto

Biodiritto

Complesso di regole giuridiche che individuano i valori [vedi Valore] in base ai quali il giurista deve vagliare la liceità e la meritevolezza di tutela degli atti di disposizione di parti del corpo umano e, più in generale, della condizione esistenziale dell’individuo. Si pensi, ad esempio, agli accordi fra coniugi in merito alla fecondazione artificiale eterologa, al consenso a sottoporsi a terapie di sperimentazione, alla disposizione del rene ai fini di trapianto terapeutico, al diritto di determinare la destinazione del proprio cadavere o delle parti staccate del proprio corpo (capelli, sangue, cellule germinali ecc.), al mutamento di sesso, all’interruzione volontaria della gravidanza. In tutti questi casi il consenso deve essere manifestato espressamente ed in maniera consapevole, ed è sempre revocabile. Il potere di disposizione della persona deve, comunque, esplicarsi entro confini ben definiti.
L’autodeterminazione dell’individuo in ordine alla propria integrità psico-fisica, infatti, incontra degli insormontabili limiti esterni nella tutela della persona, nel controllo sulla gratuità dell’atto dispositivo e, talvolta, in autorizzazioni concesse sulla base di un giudizio di opportunità o di necessità.