Bentham, Jeremy
Bentham, Jeremy (1748 - 1832)
Giurista, filosofo e uomo politico inglese. È l’esponente più prestigioso dell’utilitarismo.
Subì l’influenza di Locke, Montaigne, Hume, Beccaria. Pubblicò il Frammento sul governo (1776), in cui confutava la teoria contrattualista di William Blackstone, autore dei Commentari sulle leggi d’Inghilterra (1765-69). Nella sua opera, (—) tentò di unificare filosofia, morale e scienze sociali in una visione utilitarista, in base alla quale il fondamento del governo non era il contratto, ma la necessità umana: poiché l’unico principio che guida gli individui nell’azione è il perseguimento del piacere e la fuga dal dolore, essi obbediscono al sovrano solo perché questi assicura loro la felicità.
Nella sua opera maggiore, Introduzione ai principi della morale e della legislazione (1789), (—) affermò che è il «principio di utilità» che forma il giudizio, per cui l’azione è buona se incrementa la felicità degli individui i cui interessi sono in gioco. La più grande felicità per il maggior numero possibile di persone è il sommo bene morale. L’utilità rimane l’unico parametro di valutazione possibile per considerare obbligatoria una sanzione o ritenere inviolabile una determinata condotta. Il legislatore non deve fondarsi su astratti e immutabili principi ma provvedere a stimolare le azioni di comune utilità, ossia quelle mosse dal desiderio, da parte di chi le compie, di essere stimato e amato.
Nell’ambito del diritto penale, (—) subì notevolmente l’influenza del pensiero di Beccaria. Ogni delitto merita una punizione. Tuttavia, poiché la punizione è sempre un male, in quanto implica un dolore, essa si giustifica solo ritenendo che punendo sia possibile evitare un futuro male maggiore. Il principio fondamentale al quale il legislatore penale deve attenersi è dunque quello secondo cui la pena deve essere superiore, in misura minima, all’utile conseguito dal soggetto che delinque.
Giurista, filosofo e uomo politico inglese. È l’esponente più prestigioso dell’utilitarismo.
Subì l’influenza di Locke, Montaigne, Hume, Beccaria. Pubblicò il Frammento sul governo (1776), in cui confutava la teoria contrattualista di William Blackstone, autore dei Commentari sulle leggi d’Inghilterra (1765-69). Nella sua opera, (—) tentò di unificare filosofia, morale e scienze sociali in una visione utilitarista, in base alla quale il fondamento del governo non era il contratto, ma la necessità umana: poiché l’unico principio che guida gli individui nell’azione è il perseguimento del piacere e la fuga dal dolore, essi obbediscono al sovrano solo perché questi assicura loro la felicità.
Nella sua opera maggiore, Introduzione ai principi della morale e della legislazione (1789), (—) affermò che è il «principio di utilità» che forma il giudizio, per cui l’azione è buona se incrementa la felicità degli individui i cui interessi sono in gioco. La più grande felicità per il maggior numero possibile di persone è il sommo bene morale. L’utilità rimane l’unico parametro di valutazione possibile per considerare obbligatoria una sanzione o ritenere inviolabile una determinata condotta. Il legislatore non deve fondarsi su astratti e immutabili principi ma provvedere a stimolare le azioni di comune utilità, ossia quelle mosse dal desiderio, da parte di chi le compie, di essere stimato e amato.
Nell’ambito del diritto penale, (—) subì notevolmente l’influenza del pensiero di Beccaria. Ogni delitto merita una punizione. Tuttavia, poiché la punizione è sempre un male, in quanto implica un dolore, essa si giustifica solo ritenendo che punendo sia possibile evitare un futuro male maggiore. Il principio fondamentale al quale il legislatore penale deve attenersi è dunque quello secondo cui la pena deve essere superiore, in misura minima, all’utile conseguito dal soggetto che delinque.