Analogia
Analogia
Nel campo del diritto l’(—) è una particolare somiglianza tra due o più fatti o situazioni.
Essa è alla base dell’«interpretazione analogica», ossia dell’attività attraverso cui l’interprete attribuisce una regolamentazione giuridica ad una fattispecie non disciplinata da una norma giuridica, applicandovi una norma che regola una fattispecie considerata dall’applicatore del diritto simile alla prima negli aspetti rilevanti.
Per i giuristi, gli aspetti rilevanti che due fattispecie hanno in comune sono quelle ragioni (valori, scopi ) — a cui si dà il nome di ratio legis — che si ritiene abbiano indotto il legislatore a disciplinare la fattispecie già regolata e che quindi potrebbero indurre un legislatore coerente con le proprie scelte a disciplinare nello stesso modo il caso non ancora regolato.
L’(—) è dunque possibile quando in due fattispecie a confronto (quella disciplinata e quella non prevista dal legislatore) vige la medesima ratio legis.
L’(—) è uno dei mezzi a cui l’interprete fa ricorso per colmare lacune [vedi Lacuna] dell’ordinamento giuridico con elementi desunti dal medesimo (cd. autointegrazione).
Nel campo del diritto l’(—) è una particolare somiglianza tra due o più fatti o situazioni.
Essa è alla base dell’«interpretazione analogica», ossia dell’attività attraverso cui l’interprete attribuisce una regolamentazione giuridica ad una fattispecie non disciplinata da una norma giuridica, applicandovi una norma che regola una fattispecie considerata dall’applicatore del diritto simile alla prima negli aspetti rilevanti.
Per i giuristi, gli aspetti rilevanti che due fattispecie hanno in comune sono quelle ragioni (valori, scopi ) — a cui si dà il nome di ratio legis — che si ritiene abbiano indotto il legislatore a disciplinare la fattispecie già regolata e che quindi potrebbero indurre un legislatore coerente con le proprie scelte a disciplinare nello stesso modo il caso non ancora regolato.
L’(—) è dunque possibile quando in due fattispecie a confronto (quella disciplinata e quella non prevista dal legislatore) vige la medesima ratio legis.
L’(—) è uno dei mezzi a cui l’interprete fa ricorso per colmare lacune [vedi Lacuna] dell’ordinamento giuridico con elementi desunti dal medesimo (cd. autointegrazione).