Vilipendio

Vilipendio [reati di] (d. pen.)
Delitti che si realizzano con un fatto di (—), ossia con espressioni di disprezzo, di contumacia, di offesa, di svilimento verso persona, istituzioni e cose.
Il (—) può essere compiuto con parole, con scritti, con gesti o atti, come il lancio di materie ed oggetti oltraggiosi. Quindi, il (—) per costituire delitto deve essere commesso pubblicamente.
() alla Repubblica
L'art. 290 c.p., da ultimo modificato dalla L. 24-2-2006, n. 85, in materia di reati di opinione, punisce chiunque vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario oppure la Forze armate dello Stato e quelle della liberazione. Quanto alle istituzioni protette dalla norma, va rilevato che l'ordine giudiziario di cui parla l'art. 290 c.p. è soltanto la magistratura ordinaria di cui all'art. 104 Cost.; le Forze armate dello Stato comprendono anche i carabinieri e la Polizia di Stato.
Il vilipendio, per costituire delitto, deve essere commesso pubblicamente (art. 266, co.2, c.p.)
Pena: Multa da 1.000 a 5.000 euro.
() alla nazione italiana
Su tale fattispecie (art. 291 c.p.) ha inciso la L. 85/2006, la quale punisce chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana. Nazione italiana è la comunità degli italiani, uniti dalla comunanza di storia, di lingua, di memoria, di costumi e di aspirazioni.
Anche qui il fatto deve essere commesso pubblicamente (art. 266, co. 2, c.p.).
Pena: Multa da 1.000 a 5.000 euro.
() e danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
A seguito della sua riformulazione ad opera della L. 85/2006, l'art. 292 c.p. punisce chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato. Due le ipotesi aggravate: la prima, configurabile quando il fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale e la seconda, che tipizza il vilipendio reale (nel caso di imbrattamento, laceramento, calpestamento, deturpamento, alterazione degli elementi che costituiscono il vessillo della bandiera) sanzionando penalmente chiunque distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, purché agisca pubblicamente (art. 266, co. 2, c.p.) e intenzionalmente (l'avverbio sembra richiedere un dolo rafforzato dalla consapevolezza del significato simbolico dell'oggetto aggredito).
Pena: Multa da 1.000 a 5.000 euro, per il vilipendio mediante espressioni ingiuriose; multa da 5.000 a 10.000 euro per il vilipendio commesso in occasione di cerimonie o ricorrenze.
Reclusione fino a due anni per le ipotesi di vilipendio reale.