Videoconferenza
Videoconferenza (d. proc. pen.)
La legge 11/1998 ha introdotto, nelle disposizioni di attuazione al c.p.p., l'art. 146bis, che disciplina la partecipazione al dibattimento a distanza (c.d. videoconferenza) nei processi relativi a reati previsti dall'art. 51, co. 3bis, c.p.p. (reati di criminalit à organizzata), nonch é dall'art. 407, co. 2, lett. a), n. 4), c.p.p. (il riferimento è a taluni delitti commessi per finalit à di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordinamento costituzionale).
In particolare, la partecipazione al dibattimento, in tali casi, avviene a distanza per quegli imputati detenuti in carcere per cui sussistono, alternativamente, una delle seguenti condizioni: a) gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico; b) dibattimenti di particolare complessit à, onde evitare ritardi e rinvii.
A norma dell'art. 205ter disp. att. c.p.p., quando sia previsto da accordi internazionali, e secondo la relativa disciplina, la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo mediante collegamento audiovisivo, disciplinato dall'art. 146bis disp. att. per quanto non regolato dai suddetti accordi.
La finalit à dell'istituto è quella di evitare che pericolosi detenuti, attraverso le traduzioni da un luogo ad un altro, possano mantenere contatti con altri imputati; ovvero possano evadere; o possano determinare il rinvio dei processi, essendo impegnati contemporaneamente in pi ù dibattimenti.
La videoconferenza si attua attivando un collegamento televisivo tra il luogo di detenzione dell'imputato e l'aula di udienza.
Ai sensi dell'art. 147bis disp. att. l'esame a distanza pu ò essere disposto anche per i collaboratori di giustizia (anche se non detenuti), onde evitare che le continue traduzioni in udienza li espongano a pericoli di attentati.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimit à di tale nuova modalit à di assunzione dell'esame (a distanza), ha dichiarato la normativa esente da vizi di incostituzionalit à (sent. n. 342 del 22-7-1999).