Urbanistica
Urbanistica (d. amm.)
L'() è la branca del diritto che ha per oggetto le norme che regolano lo svolgimento delle attivit à di trasformazione del territorio.
La funzione amministrativa (), quindi, è una funzione di pianificazione e si esplica attraverso l'emanazione di atti amministrativi di carattere generale (piani regolatori) o specifico (autorizzazioni e concessioni edilizie) che incidono sul diritto di propriet à dei cittadini, regolamentandolo e limitandolo in vario modo (ma soprattutto nella facolt à di costruire, o ius aedificandi).
Titolari della funzione () sono diversi soggetti pubblici: il D.P.R. 616/1977 ha trasferito alle Regioni la competenza esclusiva in materia urbanistica; rimane comunque allo Stato la competenza a svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento delle linee fondamentali nell'assetto e nella tutela del territorio, oltre a competenze specifiche attribuitegli dalla legislazione di settore (ad esempio in materia di abusivismo). La legislazione vigente assegna poi ai Comuni funzioni di primo piano nella progettazione e nell'adozione degli strumenti urbanistici di livello comunale (piano regolatore generale, programma di fabbricazione etc.). Anche le Province hanno acquisito funzioni urbanistiche con l'adozione dei piani provinciali territoriali.
Confermando la normativa precedente, la L. cost. 18-10-2001, n. 3, che, tra gli altri, ha modificato l'art. 117 della Costituzione, attribuisce in materia urbanistica alle Regioni a statuto ordinario una potest à legislativa concorrente, nel senso che rimane comunque riservata allo Stato la determinazione, per mezzo di leggi quadro o cornice, dei principi fondamentali cui la normativa regionale deve ispirarsi.
Alle Regioni ad autonomia speciale (e alle Province autonome di Trento e Bolzano) viene, invece, riconfermata una competenza legislativa esclusiva in materia (): tale potest à pu ò svolgersi in maniera piena purch é nel rispetto della Costituzione, nonch é dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.).
Rimane di competenza esclusiva dello Stato, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, oltre che la funzione di indirizzo e coordinamento delle linee fondamentali nel governo del territorio.
Le funzioni amministrative in materia urbanistica, che sono volte essenzialmente a finalit à di programmazione, e che si esplicano mediante atti amministrativi a carattere generale o specifico (permessi di costruire) sono poi affidate a Regioni, Stato, Comuni, Province, Aree metropolitane, Comunit à montane, Aree protette.