Università
Universit à (d. pubbl.)
Istituzione dotate di personalit à giuridica e fruiscono di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, contabile, statutaria e regolamentare.
L'art. 33 Cost., affermando che () ed accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato , riconosce che solo attraverso la titolarit à e l'esercizio di un'autonoma potest à normativa la ricerca e la formazione possono pienamente svolgere la loro funzione cos ì rilevante per lo sviluppo della societ à.
La previsione costituzionale ha trovato pi ù compiuta attuazione nella L. 168/1989 istitutiva, tra l'altro, del Ministero dell'Universit à e della ricerca scientifica e tecnologica (attualmente Ministero dell'universit à e della ricerca), che contiene una serie di disposizioni volte, appunto, a disciplinare ed ampliare il diritto delle () di darsi ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti . Il D.M. 270/2004 contiene il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.