Trapianto di organi
Trapianto di organi (d. civ.)
Prelievo di organi da viventi o da un cadavere, per innestarli poi in un soggetto vivente.
Il codice civile prevede, all'art. 5, limitazioni alla possibilit à di (): gli atti di disposizione del proprio corpo sono consentiti solo quando non determinano una diminuzione permanente dell'integrit à fisica del donatore. Sono da ritenersi lecite e consentite le donazioni di sangue o lembi di pelle, mentre sono vietate quelle di organi doppi.
A tale regola generale fanno eccezione i trapianti del rene fra viventi, ma solo se i donanti siano genitori, figli o fratelli del beneficiato; ci ò a meno che questi non abbia consanguinei o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, in quanto in tali casi la donazione è ammessa anche da parte di altro parente o di persona non legata da vincoli di parentela col paziente.
Il consenso prestato dal donatore pu ò essere in qualsiasi momento revocato e non fa sorgere in capo al soggetto interessato alcun diritto. L'ospedale che effettua il () deve essere autorizzato dal Ministro della sanit à.
Per quanto attiene al () da cadavere a vivente, la L. 91/1999 introduce, come principio cardine delle procedure di espianto, il silenzio-assenso informato.
Al cittadino spetta decidere sulla sorte dei propri organi dopo la morte, esprimendo il proprio manifesto assenso o diniego nelle forme individuate da apposito emanando regolamento.
La mancata espressione di volont à equivale ad assenso: dopo la morte, per poter procedere al prelievo e al successivo () l' équipe medica dovr à dimostrare, oltre che l'avvenuto decesso, anche che la persona deceduta ha ricevuto, in vita, la notifica tramite invito ad esprimere la propria volont à.