Translatio judicii

Translatio judicii [trasferimento del processo] (d. proc. civ.)
Consiste nel trasferimento del processo dal giudice incompetente a quello competente. Il fenomeno è regolato dall'art. 50 c.p.c., per il quale la causa deve essere riassunta dinanzi al giudice competente nel termine fissato nella pronuncia dichiarativa della incompetenza o, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione di questa o della sentenza che statuisce sul regolamento di competenza. La mancata o intempestiva riassunzione determina l'estinzione del processo.
Trattandosi dello stesso processo che continua innanzi al nuovo giudice (e non già di un giudizio promosso ex novo) si conserveranno gli effetti processuali e sostanziali della domanda e saranno utilizzabili gli elementi probatori raccolti medio tempore.
La regola della (—), secondo l'opinione prevalente, non è applicabile tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse nonché ai casi di incompetenza c.d. per gradi.