Territorialità della legge penale
Territorialit à della legge penale (d. pen.)
La () indica il campo di applicazione della legge penale nello spazio.
In astratto, sono ipotizzabili quattro criteri per determinare il campo di applicazione:
il principio dell'universalit à: le leggi penali nazionali devono applicarsi a tutti gli uomini ovunque si trovino e di qualunque nazionalit à siano;
il principio della personalit à: ad ogni autore di reato si applica la legge dello Stato cui appartiene;
il principio della difesa o tutela: si preferisce l'applicazione della legge dello Stato cui appartiene il soggetto passivo del reato;
il principio di territorialit à: la legge nazionale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, anche se non ne hanno la cittadinanza.
Il codice italiano accoglie il principio della territorialit à temperata.
Infatti, l'art. 3 c.p. dispone che la legge italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale, mentre l'art. 6 dichiara che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
L'art. 4 c.p. precisa che agli effetti della legge penale è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, ed ogni altro luogo soggetto alla sovranit à dello Stato.
Rispetto a quest'ultimi bisogna, per ò, distinguere le navi e gli aeromobili dello Stato che sottostanno al principio della bandiera (in base al quale lo Stato ha la potest à penale sui reati commessi a bordo da cittadini o stranieri, ovunque esse si trovino) dalle navi e aeromobili privati che sono soggetti alla legge di bandiera solo se sono in alto mare o in una regione su cui non è esercitata alcuna sovranit à, altrimenti sono sottoposte alla legge penale del territorio dello Stato estero ove si trovano, semprech é i fatti commessi a bordo turbino in qualche modo la sicurezza locale.