Territorialità della legge penale

Territorialità della legge penale (d. pen.)
La (—) indica il campo di applicazione della legge penale nello spazio.
In astratto, sono ipotizzabili quattro criteri per determinare il campo di applicazione:
— il principio dell'universalità: le leggi penali nazionali devono applicarsi a tutti gli uomini ovunque si trovino e di qualunque nazionalità siano;
— il principio della personalità: ad ogni autore di reato si applica la legge dello Stato cui appartiene;
— il principio della difesa o tutela: si preferisce l'applicazione della legge dello Stato cui appartiene il soggetto passivo del reato;
— il principio di territorialità: la legge nazionale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, anche se non ne hanno la cittadinanza.
Il codice italiano accoglie il principio della territorialità temperata.
Infatti, l'art. 3 c.p. dispone che la legge italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale, mentre l'art. 6 dichiara che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
L'art. 4 c.p. precisa che agli effetti della legge penale è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, ed ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato.
È, quindi, territorio dello Stato la terraferma, il mare costiero, lo spazio aereo che li sovrasta e il sottosuolo. Inoltre, appartengono al territorio dello Stato le navi e gli aeromobili italiani, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.
Rispetto a quest'ultimi bisogna, però, distinguere le navi e gli aeromobili dello Stato che sottostanno al principio della bandiera (in base al quale lo Stato ha la potestà penale sui reati commessi a bordo da cittadini o stranieri, ovunque esse si trovino) dalle navi e aeromobili privati che sono soggetti alla legge di bandiera solo se sono in alto mare o in una regione su cui non è esercitata alcuna sovranità, altrimenti sono sottoposte alla legge penale del territorio dello Stato estero ove si trovano, sempreché i fatti commessi a bordo turbino in qualche modo la sicurezza locale.