Tenuità del fatto

Tenuità del fatto (d. proc. pen.)
È una particolare forma di improcedibilità dell'azione penale che può essere dichiarata nel procedimento innanzi al giudice di pace, allorché emerga che il fatto commesso è scarsamente offensivo, il danno o il pericolo cagionato è lieve, la condotta tenuta è del tutto occasionale, che l'ulteriore corso del processo determinerebbe uno sproporzionato pregiudizio alle sue esigenze di lavoro, di studio, familiari etc.
Ulteriore presupposto applicativo dell'istituto è costituito dalla carenza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento, per valorizzare la funzione conciliativa-punitiva del giudice di pace, che è un organo di mediazione e di composizione di microconflitti sociali. Una pronuncia di improcedibilità che non tenesse conto delle esigenze della persona offesa avrebbe snaturato la funzione del giudice di pace, senza una reale contropartita sotto il profilo deflattivo dei procedimenti penali. Tale causa di improcedibilità può essere pronunciata dal giudice di pace con decreto, nel corso delle indagini; con sentenza, dopo l'esercizio dell'azione penale.