Tempus regit actum

Tempus regit actum [ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica] (teoria gen.)
Fondamentale principio che sintetizza i principi di irretroattività (la norma giuridica non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la medesima entrasse in vigore) e di non ultrattività della legge (la norma giuridica non si applica a fatti verificatisi dopo la sua estinzione).
Il brocardo (—) sta quindi a significare che l'efficacia della legge (penale e non) è circoscritta al tempo in cui questa è in vigore.
Il principio ha poi una particolare rilevanza nel diritto processuale, dal momento che una controversia giudiziale non ancora passata in giudicato deve essere decisa in base al diritto sopravvenuto in corso di causa.