Tempo
Tempo
Computo del () (d. civ.)
Il (), nell'accezione giuridica, rappresenta la dimensione temporale in cui si realizza il fatto, o l'evento, cui l'ordinamento ricollega conseguenze rilevanti per il diritto. Pu ò rilevare come periodo che intercorre tra due momenti (durata) o come momento nel quale una situazione giuridica nasce, si modifica o si estingue (data).
Il codice civile (art. 2963) detta una minuziosa disciplina sul computo dei termini in base al calendario comune.
In particolare nel computo del () non viene contato il giorno iniziale, mentre invece è computato il giorno finale. In caso di coincidenza di questo con un giorno festivo, il termine si proroga al giorno successivo non festivo.
Nel computo del () a mese, la scadenza del termine si verifica nel giorno del mese corrispondente al giorno del mese iniziale. Mancando tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
() del commesso reato (d. pen.)
Il problema di stabilire il tempus commissi delicti si pone quando il fatto criminoso si è svolto in parte sotto una legge, in parte sotto un'altra. Ci ò pu ò verificarsi ad es. nei reati ad azione frazionata (es. veneficio a piccole dosi giorno per giorno) o i reati a distanza in cui l'evento segue dopo notevole lasso di tempo.
Esistono in dottrina tre diversi orientamenti sul momento del commesso reato:
teoria dell'evento: tale teoria considera il reato commesso nel momento in cui si è verificato il risultato esteriore della condotta umana (scoppio della mina);
teoria dell'attivit à: secondo la quale si deve tener conto del tempo in cui fu commessa l'azione o l'omissione (posa della mina);
teoria mista o del favor rei: che considera il reato commesso tanto nel momento in cui si è svolta l'attivit à, quanto nel momento in cui si è verificato l'evento, a seconda degli effetti favorevoli che derivano al reo.
La giurisprudenza segue la teoria dell'attivit à: il reato deve considerarsi commesso nel tempo in cui il soggetto ha realizzato la condotta vietata dalla norma e, in caso di successione di leggi, sar à applicabile quella che nel tempo medesimo era in vigore.