Supremazia

Supremazia (d. cost.)
La sovranità dello Stato si esprime sui cittadini attraverso il potere di (—) che lo Stato esercita sulla collettività.
Tale potere di supremazia può essere:
— generale: se si esprime sulla collettività indifferenziata dei cittadini prescindendo da qualità particolari del singolo e da suoi rapporti con lo Stato;
 speciale: se il potere direttivo dello Stato si esprime esclusivamente nei confronti di alcuni soggetti passivi (es.: militari, funzionari statali etc.) specificamente sottoposti a tale potere e che si distinguono dalla massa dei consociati, in quanto il loro rapporto nei confronti dello Stato presenta tre caratteri peculiari: continuità (almeno relativa) del vincolo; rapporto di preminenza (della P.A. su di essi); carattere istituzionale del rapporto stesso.
Il rapporto di (—) speciale è un rapporto delimitato, autonomo, con caratteri propri, limiti precisi e destinatari individuabili.
La (—) generale invece, ha portata molto ampia, opera automaticamente e impone precetti generali a tutta la comunità indistintamente.
Il potere di (—) speciale può far capo a tutti i soggetti pubblici indistintamente. Il potere di (—) generale invece, fa capo esclusivamente allo Stato o ad enti pubblici territoriali.