Subfornitura

Subfornitura (d. comm.)
Con il contratto di (—), un imprenditore si impegna a compiere per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dallo stesso committente, ovvero si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.
Il contratto di (—) deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. In esso devono essere precisati:
— i requisiti del bene o del servizio richiesti dal committente;
— il prezzo pattuito;
— i termini e le modalità di consegna, di collaudo, di pagamento.
Alle parti è fatto divieto di abusare della posizione di dipendenza economica in cui possono venirsi a trovare nei propri riguardi le imprese fornitrici o quelle committenti, così come è fatto divieto di inserire nel contratto clausole che consentano di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o che attribuiscano ad una delle parti la facoltà di recesso senza congruo preavviso, quando il contratto sia ad esecuzione continuata.