Strage

Strage (d. pen.)
Commette il delitto in esame (art. 422 c.p.) chiunque, fuori dalle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p., al fine di uccidere, compia atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro l'incolumità pubblica.
Scopo della norma è tutelare la vita e l'incolumità delle persone considerate indeterminatamente, a fronte di attività dotate di una fortissima potenzialità offensiva.
Il reato si consuma col semplice compimento di tali atti, non essendo richiesto che si verifichi la morte di taluno; se poi tale evento ulteriore si produce si avrà un aggravamento di pena.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà degli atti pericolosi per la pubblica incolumità, occorrendo che tali atti siano stati eseguiti al fine di uccidere. È proprio il dolo che distingue il reato di (—) da quello di cui all'art. 285 c.p. (in cui la strage è effettuata allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato).
Pena: Reclusione non inferiore a 15 anni; se si verifica la morte di una o più persone la pena è dell'ergastolo.