Strage
Strage (d. pen.)
Commette il delitto in esame (art. 422 c.p.) chiunque, fuori dalle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p., al fine di uccidere, compia atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumit à.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro l'incolumit à pubblica.
Scopo della norma è tutelare la vita e l'incolumit à delle persone considerate indeterminatamente, a fronte di attivit à dotate di una fortissima potenzialit à offensiva.
Il reato si consuma col semplice compimento di tali atti, non essendo richiesto che si verifichi la morte di taluno; se poi tale evento ulteriore si produce si avr à un aggravamento di pena.
Il dolo consiste nella coscienza e volont à degli atti pericolosi per la pubblica incolumit à, occorrendo che tali atti siano stati eseguiti al fine di uccidere. È proprio il dolo che distingue il reato di () da quello di cui all'art. 285 c.p. (in cui la strage è effettuata allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato).
Pena: Reclusione non inferiore a 15 anni; se si verifica la morte di una o pi ù persone la pena è dell'ergastolo.