Specialità

Specialità [principio di] (d. pen.)
È il principale criterio per dirimere i conflitti apparenti di norme in diritto penale.
È sancito dall'art. 15 c.p. per il quale quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Il principio di specialità presuppone che fra due norme esista un rapporto di genere a specie e comporta la priorità della norma speciale su quella generale, escludendone l'applicazione.
Una norma è speciale quando contiene, oltre agli elementi compresi nella fattispecie generale, anche degli elementi particolari e speciali (cd. specializzanti).
Il principio di (—) è un principio di portata generale, che opera cioè non solo tra norme penali incriminatrici ma anche tra disposizioni scriminanti o circostanzianti.