Sommarie informazioni

Sommarie informazioni (d. proc.pen.)
Per acquisire notizie utili per le investigazioni, gli ufficiali della polizia giudiziaria possono assumere (—) dall'inquisito (art. 350 c.p.p.) e da altre persone (art. 351 c.p.p.). Le (—) provenienti dall'indagato possono consistere in:
— assunzione di (—): la polizia giudiziaria sollecita l'indagato a rendere dichiarazioni. Tale attività si distingue da quella di semplice ricezione, in cui la polizia si limita passivamente a recepire quanto l'indagato spontaneamente e di sua iniziativa dichiara.
 In ogni caso, le dichiarazioni hanno valenza per fini informativi e cioè investigativi, nonché possono essere preordinate a costituire fonti di prova, in quanto suscettibili di utilizzazione ai fini delle contestazioni in dibattimento divenendo utilizzabili per fini probatori (artt. 503, co. 4, 500, co. 3 e 513 c.p.p.).
 L'assunzione di informazioni, che non può trasformarsi in un mezzo per contestare il reato all'indagato e cioè in interrogatorio, ha per la polizia giudiziaria come presupposti lo stato di libertà dell'indagato e la necessaria assistenza del difensore.
 In ordine alla veste documentale, le informazioni così assunte sono trasfuse in un verbale scritto (art. 357, co. 2, sub b), c.p.p.) pienamente utilizzabile, per le contestazioni, in dibattimento;
— assunzione di (—) sul luogo ovvero nell'immediatezza del fatto (art. 350, co. 5 e 6, c.p.p.): possono essere assunte nell'immediatezza del fatto, anche in luogo diverso dalla sua commissione (es.: caserma) o sul luogo del fatto, anche se non nella sua immediatezza. Le notizie così acquisite sono utili soltanto ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini. L'assenza del difensore impedisce la verbalizzazione delle dichiarazioni e la loro utilizzabilità procedimentale;
— ricezione di dichiarazioni spontanee: essa può avvenire anche ad opera di un mero agente di polizia giudiziaria. La spontaneità delle dichiarazioni le fa configurare come mezzo, liberamente scelto, di autodifesa e di collaborazione spontanea nella ricerca della verità, sicché all'indagato è consentito renderle anche in assenza del proprio difensore di fiducia o di ufficio e anche se è in vinculis;
— le sommarie informazioni provenienti da persone informate dei fatti: sono quelle rese da soggetti che in dibattimento potranno assumere la veste di testimoni. La novità importante introdotta dalla legge sul giusto processo (che ha modificato gli artt. 351 e 362 c.p.p.) è che la P.G. ed il P.M. possono procedere all'escussione, come persone informate dei fatti, dei coimputati od imputati di reato in procedimento connesso che riferiscono fatti relativi alla responsabilità penale di altri. In tal caso vanno rispettate le garanzie previste dall'art. 197bis c.p.p.