Sommarie informazioni
Sommarie informazioni (d. proc.pen.)
Per acquisire notizie utili per le investigazioni, gli ufficiali della polizia giudiziaria possono assumere () dall'inquisito (art. 350 c.p.p.) e da altre persone (art. 351 c.p.p.). Le () provenienti dall'indagato possono consistere in:
assunzione di (): la polizia giudiziaria sollecita l'indagato a rendere dichiarazioni. Tale attivit à si distingue da quella di semplice ricezione, in cui la polizia si limita passivamente a recepire quanto l'indagato spontaneamente e di sua iniziativa dichiara.
In ogni caso, le dichiarazioni hanno valenza per fini informativi e cio è investigativi, nonch é possono essere preordinate a costituire fonti di prova, in quanto suscettibili di utilizzazione ai fini delle contestazioni in dibattimento divenendo utilizzabili per fini probatori (artt. 503, co. 4, 500, co. 3 e 513 c.p.p.).
L'assunzione di informazioni, che non pu ò trasformarsi in un mezzo per contestare il reato all'indagato e cio è in interrogatorio, ha per la polizia giudiziaria come presupposti lo stato di libert à dell'indagato e la necessaria assistenza del difensore.
In ordine alla veste documentale, le informazioni cos ì assunte sono trasfuse in un verbale scritto (art. 357, co. 2, sub b), c.p.p.) pienamente utilizzabile, per le contestazioni, in dibattimento;
assunzione di () sul luogo ovvero nell'immediatezza del fatto (art. 350, co. 5 e 6, c.p.p.): possono essere assunte nell'immediatezza del fatto, anche in luogo diverso dalla sua commissione (es.: caserma) o sul luogo del fatto, anche se non nella sua immediatezza. Le notizie cos ì acquisite sono utili soltanto ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini. L'assenza del difensore impedisce la verbalizzazione delle dichiarazioni e la loro utilizzabilit à procedimentale;
ricezione di dichiarazioni spontanee: essa pu ò avvenire anche ad opera di un mero agente di polizia giudiziaria. La spontaneit à delle dichiarazioni le fa configurare come mezzo, liberamente scelto, di autodifesa e di collaborazione spontanea nella ricerca della verit à, sicch é all'indagato è consentito renderle anche in assenza del proprio difensore di fiducia o di ufficio e anche se è in vinculis;
le sommarie informazioni provenienti da persone informate dei fatti: sono quelle rese da soggetti che in dibattimento potranno assumere la veste di testimoni. La novit à importante introdotta dalla legge sul giusto processo (che ha modificato gli artt. 351 e 362 c.p.p.) è che la P.G. ed il P.M. possono procedere all'escussione, come persone informate dei fatti, dei coimputati od imputati di reato in procedimento connesso che riferiscono fatti relativi alla responsabilit à penale di altri. In tal caso vanno rispettate le garanzie previste dall'art. 197bis c.p.p.