Ritrattazione
Ritrattazione (d. pen.)
Causa speciale di non punibilit à prevista dalla legge per i delitti di falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione e false informazioni al P.M.
L'autore di tali reati non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Se il reato è stato commesso nel corso di un procedimento civile, la () è ammessa fino a che non venga pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 101/99 ha dichiarato l'illegittimit à costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui non prevede la () come causa di non punibilit à per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal P.M., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti. Con tale sentenza la suprema corte ha esteso l'applicabilit à della () quale causa di non punibilit à all'ipotesi di false informazioni alla polizia giudiziaria , configurata in giurisprudenza come fattispecie di favoreggiamento personale.