Ritrattazione

Ritrattazione (d. pen.)
Causa speciale di non punibilità prevista dalla legge per i delitti di falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione e false informazioni al P.M.
L'autore di tali reati non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Se il reato è stato commesso nel corso di un procedimento civile, la (—) è ammessa fino a che non venga pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 101/99 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui non prevede la (—) come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal P.M., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti. Con tale sentenza la suprema corte ha esteso l'applicabilità della (—) quale causa di non punibilità all'ipotesi di false informazioni alla polizia giudiziaria , configurata in giurisprudenza come fattispecie di favoreggiamento personale.