Rissa

Rissa (d. pen.)
Commette tale reato chiunque partecipa ad una (—) (art. 588 c.p.).Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la persona.
Scopo della norma è tutelare l'incolumità individuale.
Nessun rilievo ha il luogo in cui la (—) avviene: sia che avvenga in luogo pubblico, in luogo aperto al pubblico o in luogo privato, è sufficiente che una (—) si verifichi.
La (—) va intesa come una violenta mischia tra persone che compiono atti di violenza col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro. Si ritiene peraltro necessario, perché vi sia una (—) in senso stretto, che vi partecipino almeno tre persone; non è richiesto il coinvolgimento contemporaneo di tutti i corrissanti.
Pena: Multa fino a euro 309, se però dal fatto deriva la morte o la lesione personale di uno dei corrissanti la pena è della reclusione da 3 mesi a 5 anni.