Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (d. pen.)
Tale reato, definito anche aggiotaggio, consiste nel fatto commesso da chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose, o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borse o negoziabili nel pubblico mercato (art. 501 c.p.).
Il reato sussiste anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o dei titoli pubblici italiani.
Pena: Reclusione fino a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822. Le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri, o se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo (co. 2 c.p.).