Rendita
Rendita [contratto di] (d. civ.)
Occorre distinguere il contratto di () perpetua dal contratto di () vitalizia.
Con la prima una parte, in cambio dell'alienazione di un immobile (rendita fondiaria) o della cessione di un capitale (rendita semplice), conferisce all'altra (l'alienante o persona da lui designata) il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una quantit à di cose fungibili. Il debitore della () perpetua pu ò liberarsi dall'obbligo compiendo il cd. riscatto, pagando cio è il corrispondente della capitalizzazione della () annua maggiorato dell'interesse legale.
Con la () vitalizia la prestazione periodica deve essere, invece, eseguita per tutta la durata della vita del beneficiario o di un'altra persona; nella () vitalizia non è ammesso il diritto di riscatto.
La rendita pu ò anche costituire l'oggetto di un modus, apposto ad una donazione o ad una disposizione testamentaria.
Dalla () va tenuto distinto il contratto atipico in forza del quale una parte, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile, si impegna a prestare alla controparte, vita natural durante, assistenza prevalentemente morale.