Rendita

Rendita [contratto di] (d. civ.)
Occorre distinguere il contratto di (—) perpetua dal contratto di (—) vitalizia.
Con la prima una parte, in cambio dell'alienazione di un immobile (rendita fondiaria) o della cessione di un capitale (rendita semplice), conferisce all'altra (l'alienante o persona da lui designata) il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili. Il debitore della (—) perpetua può liberarsi dall'obbligo compiendo il cd. riscatto, pagando cioè il corrispondente della capitalizzazione della (—) annua maggiorato dell'interesse legale.
Con la (—) vitalizia la prestazione periodica deve essere, invece, eseguita per tutta la durata della vita del beneficiario o di un'altra persona; nella (—) vitalizia non è ammesso il diritto di riscatto.
La rendita può anche costituire l'oggetto di un modus, apposto ad una donazione o ad una disposizione testamentaria.
Dalla (—) va tenuto distinto il contratto atipico in forza del quale una parte, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile, si impegna a prestare alla controparte, vita natural durante, assistenza prevalentemente morale.