Reductio ad aequitatem

Reductio ad aequitatem [riduzione del contratto ad equità] (d. civ.)
Espressione adoperata per indicare quella particolare fattispecie regolata dall'art. 1450 c.c.: il soggetto nei cui confronti è stata proposta un'azione di rescissione, può neutralizzare la domanda giudiziale offrendo di modificare il contratto in maniera tale da ricondurlo ad equità, eliminando cioè la sproporzione tra le due prestazioni.