Reductio ad aequitatem
Reductio ad aequitatem [riduzione del contratto ad equit à] (d. civ.)
Espressione adoperata per indicare quella particolare fattispecie regolata dall'art. 1450 c.c.: il soggetto nei cui confronti è stata proposta un'azione di rescissione, pu ò neutralizzare la domanda giudiziale offrendo di modificare il contratto in maniera tale da ricondurlo ad equit à, eliminando cio è la sproporzione tra le due prestazioni.