Reclutamento

Reclutamento [nella pubblica amministrazione] (d. amm.; d. lav.)
Termine impiegato dal D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico delle disposizioni sul rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni) come equivalente di assunzione.
I principi in materia di (—), indicati nell'art. 35 D.Lgs. 165/2001, sono i seguenti:
— l'assunzione di personale nella P.A. avviene in linea di massima attraverso l'esperimento di procedure selettive (prevalentemente il concorso pubblico da cui l'uso dell'espressione procedure concorsuali) finalizzate all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
— nello svolgimento delle procedure selettive, da effettuarsi di regola in modo decentrato sul territorio — a livello regionale per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome —, devono essere garantite l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento. I meccanismi di selezione devono essere oggettivi e trasparenti e devono rispettare le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
— l'avvio di procedure di (—) è subordinato in ciascuna amministrazione alla determinazione della dotazione organica che deve avvenire sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
— il (—) di nuovo personale è subordinato all'esperimento delle procedure di mobilità e sono nulli gli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione di questo principio.