Reclutamento
Reclutamento [nella pubblica amministrazione] (d. amm.; d. lav.)
Termine impiegato dal D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico delle disposizioni sul rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni) come equivalente di assunzione .
I principi in materia di (), indicati nell'art. 35 D.Lgs. 165/2001, sono i seguenti:
l'assunzione di personale nella P.A. avviene in linea di massima attraverso l'esperimento di procedure selettive (prevalentemente il concorso pubblico da cui l'uso dell'espressione procedure concorsuali) finalizzate all'accertamento della professionalit à richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
nello svolgimento delle procedure selettive, da effettuarsi di regola in modo decentrato sul territorio a livello regionale per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome , devono essere garantite l'imparzialit à, l'economicit à e la celerit à di espletamento. I meccanismi di selezione devono essere oggettivi e trasparenti e devono rispettare le pari opportunit à tra lavoratrici e lavoratori;
l'avvio di procedure di () è subordinato in ciascuna amministrazione alla determinazione della dotazione organica che deve avvenire sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
il () di nuovo personale è subordinato all'esperimento delle procedure di mobilit à e sono nulli gli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione di questo principio.