Ragionevole durata del processo

Ragionevole durata del processo (d. pubbl.)
La L. 24-3-2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) ha previsto che la violazione del principio della (—) dà diritto ad ottenere un'equa riparazione per eventuali danni patiti.
Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, chi ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, ha diritto ad una equa riparazione.
Nell'accertare la violazione il giudice deve valutare la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità intervenuta. Il risarcimento è determinato ai sensi dell'art. 2056 c.c. (danno emergente e lucro cessante); è dovuta, inoltre, la riparazione anche per il danno morale.
Il danno va quantificato con esclusivo riferimento al periodo di tempo eccedente quello della (—).
La domanda di equa riparazione va proposta con ricorso che deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. L'istanza va avanzata innanzi alla Corte di Appello del distretto ove è sito il giudice competente, determinato secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p.; a pena di decadenza, la domanda deve essere proposta durante il corso del processo ovvero entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva.
In caso di accoglimento della domanda, il provvedimento va comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti per un'eventuale azione di ristoro del danno erariale ed ai titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici responsabili del ritardo.
Il decreto della Corte di Appello che decide sul ricorso è impugnabile in Cassazione.