Professione intellettuale
Professione intellettuale (d. civ.)
Le () sono quelle connotate dal carattere intellettuale della prestazione, dalla discrezionalit à del prestatore d'opera nell'esecuzione della stessa e, in genere, dalla rilevanza del mero compimento dell'attivit à come oggetto della prestazione, indipendentemente dal risultato che sar à raggiunto (c.d. obbligazione di mezzi, e non di risultato).
Gli esercenti le () sono sottoposti ad una particolare disciplina anche in relazione alla responsabilit à civile. Ci ò in quanto, il prestatore d'opera intellettuale risponde, ove la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt à, dei danni solo per dolo e colpa grave.
Infine, essendo il contratto di prestazione d'opera intellettuale un contratto concluso intuitu personae, il cliente pu ò recedere dal contratto ad nutum con il solo obbligo di rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta nel frattempo.
Diversamente, il prestatore di () pu ò recedere dal contratto solo per giusta causa ed in modo da evitare qualsiasi pregiudizio al cliente.