Professione intellettuale

Professione intellettuale (d. civ.)
Le (—) sono quelle connotate dal carattere intellettuale della prestazione, dalla discrezionalità del prestatore d'opera nell'esecuzione della stessa e, in genere, dalla rilevanza del mero compimento dell'attività come oggetto della prestazione, indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto (c.d. obbligazione di mezzi, e non di risultato).
Gli esercenti le (—) sono sottoposti ad una particolare disciplina anche in relazione alla responsabilità civile. Ciò in quanto, il prestatore d'opera intellettuale risponde, ove la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, dei danni solo per dolo e colpa grave.
Infine, essendo il contratto di prestazione d'opera intellettuale un contratto concluso intuitu personae, il cliente può recedere dal contratto ad nutum con il solo obbligo di rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta nel frattempo.
Diversamente, il prestatore di (—) può recedere dal contratto solo per giusta causa ed in modo da evitare qualsiasi pregiudizio al cliente.