Prigionieri di guerra
Prigionieri di guerra (d. internaz.)
Il trattamento dei () è regolato dalla terza delle quattro Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime dei conflitti armati.
Essa impone che tutti i () siano trattati con umanit à e non siano oggetto di rappresaglie; siano curati se feriti e siano internati lontano dal campo di battaglia.
I combattenti gravemente feriti e le salme di quelli deceduti devono essere rimpatriati al pi ù presto; gli altri lo saranno alla fine del conflitto e non potranno comunque mai servire da ostaggi per fini politici.