Prigionieri di guerra

Prigionieri di guerra (d. internaz.)
Il trattamento dei (—) è regolato dalla terza delle quattro Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime dei conflitti armati.
Essa impone che tutti i (—) siano trattati con umanità e non siano oggetto di rappresaglie; siano curati se feriti e siano internati lontano dal campo di battaglia.
È inoltre concesso loro il diritto di scegliere persone di fiducia che li rappresentino presso le autorità militari nemiche, alle quali deve essere notificata la cattura.
I combattenti gravemente feriti e le salme di quelli deceduti devono essere rimpatriati al più presto; gli altri lo saranno alla fine del conflitto e non potranno comunque mai servire da ostaggi per fini politici.