Popolo

Popolo (d. cost.)
Il (—) è l'insieme degli individui conviventi in un determinato territorio, sotto la potestà di un proprio governo, retti ed organizzati da un ordinamento giuridico originario.
La concreta individuazione del (—) va effettuata in base ai singoli ordinamenti giuridici statali.
I criteri che possono essere seguiti sono:
— criterio di sudditanza, che indica la sottoposizione dell'individuo all'ordinamento giuridico dello Stato;
— criterio della cittadinanza, che implica un rapporto stabile fra Stato e individuo.
Il co. 2 dell'art. 1 della nostra Costituzione afferma che la sovranità appartiene al (—), che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione [Sovranità (popolare)].
I (—), in quanto gruppi sociali non organizzati e privi di struttura unitaria, non possono essere considerati soggetti di diritto internazionale, ossia destinatari delle norme giuridiche internazionali al pari degli Stati indipendenti.
Difatti, anche se il principio di autodeterminazione dei popoli conferisce un diritto ai (—) oppressi da certe categorie di Stati e di regimi e quindi ha in un certo senso legittimato la soggettività internazionale dei (—) stessi, occorre sempre una struttura organizzata che sia in grado di gestire le loro relazioni internazionali. Tuttavia è piuttosto complesso accertare quando una data organizzazione possa effettivamente considerarsi rappresentativa del (—); gli stessi movimenti di liberazione nazionale sono infatti, sostenuti solo da un numero esiguo di Stati e incontrano ancora molte difficoltà in merito all'ottenimento dello status internazionale.