Picchettaggio

Picchettaggio (d. lav.)
È l'azione di un gruppo di lavoratori, nel corso di uno sciopero, svolta dinanzi al luogo di lavoro per impedire che i dipendenti, non aderenti allo sciopero (i cd. crumiri), possano raggiungere il posto di lavoro.
Discussa è la liceità di tale attività: essa dipende dalle modalità e dalle forme con le quali il (—) è svolto.
Se il (—) consiste in un'opera di persuasione (anche se intensa e concitata), è considerato lecito, perché rientra nell'esercizio dei diritti di libertà di riunione o di libera manifestazione del pensiero.
Al contrario, il (—) integra: il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) se si estrinseca in un comportamento intimidatorio idoneo, secondo le circostanze del caso concreto, ad eliminare o ridurre sensibilmente negli altri lavoratori la capacità di determinarsi e agire secondo la propria volontà; un illecito civile in quanto viola il diritto di libertà di ciascun lavoratore se si concreta in un'attività di mero ostruzionismo che impedisce ai prestatori l'accesso ai luoghi di lavoro.
Parte della dottrina sostiene che il (—) sarebbe sempre lecito in tutte le sue forme a condizione che venga esercitato senza comportamenti violenti ovvero senza minacce o percosse.