Picchettaggio
Picchettaggio (d. lav.)
Discussa è la liceit à di tale attivit à: essa dipende dalle modalit à e dalle forme con le quali il () è svolto.
Se il () consiste in un'opera di persuasione (anche se intensa e concitata), è considerato lecito, perch é rientra nell'esercizio dei diritti di libert à di riunione o di libera manifestazione del pensiero.
Al contrario, il () integra: il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) se si estrinseca in un comportamento intimidatorio idoneo, secondo le circostanze del caso concreto, ad eliminare o ridurre sensibilmente negli altri lavoratori la capacit à di determinarsi e agire secondo la propria volont à; un illecito civile in quanto viola il diritto di libert à di ciascun lavoratore se si concreta in un'attivit à di mero ostruzionismo che impedisce ai prestatori l'accesso ai luoghi di lavoro.
Parte della dottrina sostiene che il () sarebbe sempre lecito in tutte le sue forme a condizione che venga esercitato senza comportamenti violenti ovvero senza minacce o percosse.