Periodo di comporto

Periodo di comporto (d. lav.)
È il periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonostante l'esecuzione della prestazione venga sospesa per fatto inerente alla sua persona.
Nei casi espressamente previsti dalla legge (o dalla contrattazione collettiva), il contratto dunque non si risolve e si ha semplicemente una sospensione del rapporto di lavoro: rilevanti, a tal fine, sono le ipotesi della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, del puerperio, del richiamo alle armi o della chiamata per obblighi di leva.
Il (—) può corrispondere ad un'unica assenza continuata (cd. comporto unitario), ovvero a più assenze frazionate nel tempo (cd. comporto per sommatoria).
Alla delimitazione della durata del (—) provvede di regola la contrattazione collettiva di categoria o aziendale con disposizioni che stabiliscono termini differenziati a seconda delle qualifiche, delle anzianità di servizio e delle diverse categorie aziendali.
Si osserva infine che il licenziamento eventualmente intimato durante il (—) è assolutamente inefficace, ma solo per il periodo stesso in cui sussiste la causa impeditiva della sua operatività. La giurisprudenza ha peraltro precisato che l'effetto sospensivo non si verifica se ricorre una giusta causa di licenziamento, sussistendo in tal caso una situazione che non consente la prosecuzione del rapporto, neanche in via temporanea.
Il superamento del (—) consente al datore di intimare il licenziamento per sopravvenuta impossibilità del prestatore di adempiere all'obbligazione di lavoro.