Patronato

Patronato [istituti di] (d. lav.)
Organizzazioni costituite e gestite esclusivamente da associazioni nazionali di lavoratori, che provvedono ad assistere gratuitamente i lavoratori e i loro aventi causa per conseguire prestazioni previdenziali e di quiescenza.
Hanno il potere di transigere e conciliare in sede amministrativa, ma solo in forza di uno specifico mandato conferito dal lavoratore; ne è prevista la partecipazione alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 446 c.p.c. Ad essi, infine, lo Statuto dei lavoratori riconosce il diritto a svolgere la propria attività anche all'interno delle singole aziende.
La L. 152/2001 ha completamente riformato la materia, introducendo nuovi principi e norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di (—) e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità, e abrogando le previgenti disposizioni di legge.
Rientra tra le attività degli istituti di (—) l'informazione e la consulenza ai lavoratori, ai loro superstiti e aventi causa, relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
L'attività di consulenza esercitata dagli istituti è gratuita, mentre l'attività di assistenza in sede giudiziaria, prestata mediante apposite convenzioni con avvocati, è a pagamento tranne per coloro che percepiscono un reddito (fatta eccezione del valore della casa di abitazione) inferiore ad un certo limite e per tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al (—) stesso.