Patrimonialità

Patrimonialità (d. civ.)
È questo il requisito che distingue l'obbligazione in senso tecnico da obblighi di altra natura (art. 1174 c.c.).
La (—) significa che la prestazione deve poter essere valutata economicamente, ossia deve essere tale da potersene determinare il valore in danaro; diversamente mancherebbe la possibilità, in caso di inadempimento, di stabilire la somma per la quale il creditore può rivalersi sui beni del debitore.