Parità retributiva

Parità retributiva [principio di] (d. trib.)
Principio in base al quale ai lavoratori, a parità di mansioni e anzianità, spetterebbe un medesimo trattamento retributivo, senza alcuna possibilità per il datore di trattamenti preferenziali.
Secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, fermo restando il divieto di discriminazione (e cioè la corresponsione di una diversa retribuzione determinata da motivi di sesso, politici, sindacali etc.), nel nostro ordinamento giuridico non può assolutamente parlarsi in concreto dell'esistenza di un principio di (—) dei lavoratori a parità di mansioni: si nega quindi che esista un'automatica equazione qualifica-retribuzione.
L'autonomia contrattuale delle parti consente di stabilire, nei limiti dei minimi costituzionalmente garantiti, differenze di retribuzione, cosicché possono ammettersi benefici retributivi non estesi alla generalità dei lavoratori di un certo grado o che svolgano le medesime mansioni.
Eventuali trattamenti differenziati non devono comunque ledere il principio di non discriminazione, ma devono trovare giustificazione in ragioni oggettive, quali, ad esempio, mansioni di alta specializzazione oppure la qualificazione professionale del prestatore.