Parità retributiva
Parit à retributiva [principio di] (d. trib.)
Principio in base al quale ai lavoratori, a parit à di mansioni e anzianit à, spetterebbe un medesimo trattamento retributivo, senza alcuna possibilit à per il datore di trattamenti preferenziali.
Secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, fermo restando il divieto di discriminazione (e cio è la corresponsione di una diversa retribuzione determinata da motivi di sesso, politici, sindacali etc.), nel nostro ordinamento giuridico non pu ò assolutamente parlarsi in concreto dell'esistenza di un principio di () dei lavoratori a parit à di mansioni: si nega quindi che esista un'automatica equazione qualifica-retribuzione.
L'autonomia contrattuale delle parti consente di stabilire, nei limiti dei minimi costituzionalmente garantiti, differenze di retribuzione, cosicch é possono ammettersi benefici retributivi non estesi alla generalit à dei lavoratori di un certo grado o che svolgano le medesime mansioni.
Eventuali trattamenti differenziati non devono comunque ledere il principio di non discriminazione, ma devono trovare giustificazione in ragioni oggettive, quali, ad esempio, mansioni di alta specializzazione oppure la qualificazione professionale del prestatore.