Parastato

Parastato (d. amm.)
Con tale termine si indica quel complesso di enti soggetti allo Statuto sul (—), contenuto nella L. 70/1975.
Tale legge non ha formulato una definizione concettuale dell'ente pubblico parastatale, ma ha elencato in un'apposita tabella sette categorie di enti sottoponibili alla disciplina sul (—) dichiarando tali enti necessari:
— enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza;
— enti che gestiscono l'assistenza generica;
— enti di protezione economica;
— enti preposti a servizi di pubblico interesse;
— enti preposti ad attività sportive, turistiche e al tempo libero;
— enti scientifici di ricerca e sperimentazione;
— enti culturali e di promozione artistica.
Oltre a questa tipizzazione, la L. 70/1975 ha disposto (art. 30) anche che ciascuno degli enti menzionati nella tabella annessa alla legge compili ogni anno un bilancio di previsione ed un conto consuntivo. Inoltre, ciascun ministero deve trasmettere al Parlamento, entro il 31 luglio, una relazione sull'attività svolta e sui bilanci di previsione degli enti sottoposti alla sua vigilanza: a tale relazione vanno allegati bilanci e conti consuntivi dell'ente.
La normativa di cui alla L. 70/1975 è stata in seguito integrata dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 70/1975, che ha minuziosamente disciplinato la materia. Lo stesso D.P.R., infine, prescrive le norme cui tali enti devono attenersi per quanto riguarda la gestione finanziaria e patrimoniale e prevede un sistema di contabilità più semplice.