Oralità

Oralità [principio di] (d. proc. civ.)
Costituisce, assieme al principio di immediatezza e di concentrazione, un principio cardine del codice di procedura civile del &lquot;42.
Il principio di (—), a seguito della distorta applicazione invalsa nella prassi, non ha ricevuto concreta attuazione.
La L. 26-11-1990, n. 353 di riforma del codice di procedura civile ha cercato di riportare la validità del principio creando tutto un sistema di preclusioni e decadenze.
L'opposizione della classe forense ha provocato però un notevole temperamento del principio, scaturito nell'emanazione della L. 20-12-1995, n. 534 che ha riformato la riforma.
Il legislatore del 2005 è nuovamente intervenuto ribadendo il principio di (—) e riscrivendo la norma relativa (art. 180), il cui contenuto originario, nella parte relativa allo svolgimento della udienza di prima comparizione, è stato incorporato nella nuova norma di cui all'art. 183 dedicato all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa.