Oblazione

Oblazione (d. pen.)
Causa di estinzione del reato relativa alle contravvenzioni che consiste nel pagamento di una somma di denaro (che ha effetto di degradare il reato ad illecito amministrativo e, quindi, di estinguerlo), prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna.
Nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda (art. 162 c.p.), l'(—) ha luogo a richiesta dell'interessato (il quale ha un vero e proprio diritto ad esservi ammesso) e consiste nel pagamento di una somma di denaro corrispondente alla terza parte del massimo della pena edittale.
Nelle contravvenzioni punite con pene alternative (arresto o ammenda) (art. 162bis c.p.), è invece facoltà del giudice ammettervi o meno l'imputato che ne abbia fatto domanda: il giudice, infatti, può sempre respingere con ordinanza la domanda quando ritenga il fatto grave. Non è invece, ammessa l'(—) nel caso in cui la contravvenzione sia punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.
Inoltre, l'(—) è per legge esclusa in caso di recidiva reiterata; se l'imputato è stato dichiarato contravventore abituale oppure delinquente o contravventore professionale; quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
L'(—), se l'imputato vi è ammesso, ha luogo mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. La metà del massimo dell'ammenda deve essere depositata insieme alla domanda di (—).
L'interessato può riproporla fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.