Nazionalità
Nazionalit à [principio di] (d. internaz.)
Principio di carattere giuridico-politico, secondo cui le nazioni, cio è i nuclei etnici accomunati da razza, lingua, cultura e tradizioni, hanno il diritto di aggregarsi e di formare Stati indipendenti e autonomi.
Tale principio che è stato elemento aggregatore nella formazione degli Stati nazionali trova oggi un suo correlato, anche se di contenuto non coincidente, nel principio di autodeterminazione dei popoli sancito dalla Carta delle N.U. e da numerose risoluzioni delle organizzazioni internazionali. Si applica anche nel diritto interno dei singoli Stati per difendere gli interessi delle minoranze etniche e linguistiche.
() delle persone fisiche
La () delle persone fisiche è un elemento essenziale affinch é uno Stato possa decidere di agire in protezione diplomatica, cio è far ricorso a tutte quelle misure necessarie per tutelare un proprio cittadino i cui diritti siano stati violati in un altro Stato.
Affinch é lo Stato possa avvalersi del diritto di esercitare la protezione diplomatica è necessario:
che la () sia effettiva, vale a dire che deve esserci un legame effettivo tra lo Stato e l'individuo;
che l'individuo abbia esaurito tutte le procedure di ricorso interno.
() delle persone giuridiche
Gli Stati hanno il diritto di esercitare la protezione diplomatica non solo a tutela della persone fisiche ma anche delle persone giuridiche. Nel caso delle societ à, l'accertamento della () risulta, tuttavia, problematico.
In dottrina esistono due diversi orientamenti sulla determinazione della () delle societ à:
secondo il primo le societ à hanno la () dello Stato in cui si sono costituite o nel quale hanno la sede principale;
in base al secondo orientamento le societ à hanno la () dello Stato di appartenenza della maggioranza dei soci.