Molestie sessuali sul luogo di lavoro
Molestie sessuali sul luogo di lavoro (d. lav.)
Tali atti assumono particolare rilevanza quando vengono effettuati nell'ambito del luogo di lavoro, in particolare quando sono accompagnati da minacce o ricatti, da parte del datore di lavoro o del superiore gerarchico, relativamente alla costituzione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto di lavoro.
Il nostro ordinamento non prevede specificamente il reato di (), anche se è da lungo tempo in discussione un progetto di legge che disciplina compiutamente la materia. Parziale tutela è comunque garantita dalle disposizioni in materia di molestia o disturbo alle persone. In particolare, il D.Lgs. 198/2006 intervenuto con la finalit à di rimuovere e di prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, definisce le () come comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi sia in forma fisica che verbale o non verbale, e sanziona con la nullit à gli atti, i patti o provvedimenti, concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime di tali comportamenti, se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti di ().