Molestie sessuali sul luogo di lavoro

Molestie sessuali sul luogo di lavoro (d. lav.)
È ogni atto o comportamento a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato o che sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce.
Tali atti assumono particolare rilevanza quando vengono effettuati nell'ambito del luogo di lavoro, in particolare quando sono accompagnati da minacce o ricatti, da parte del datore di lavoro o del superiore gerarchico, relativamente alla costituzione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto di lavoro.
Il nostro ordinamento non prevede specificamente il reato di (—), anche se è da lungo tempo in discussione un progetto di legge che disciplina compiutamente la materia. Parziale tutela è comunque garantita dalle disposizioni in materia di molestia o disturbo alle persone. In particolare, il D.Lgs. 198/2006 intervenuto con la finalità di rimuovere e di prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, definisce le (—) come comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi sia in forma fisica che verbale o non verbale, e sanziona con la nullità gli atti, i patti o provvedimenti, concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime di tali comportamenti, se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti di (—).