Medico
Medico [responsabilit à civile del] (d. civ.)
Nell'esercizio della propria attivit à il () pu ò compiere azioni dannose, che comportano una responsabilit à civile o penale.
In relazione alla responsabilit à civile, il () risponde solo per dolo o colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt à (art. 2236 c.c.).
Trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento va considerato in relazione al tipo di attivit à dovuta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio.
Al riguardo, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1176, co., 2 e 2236 c.c. la diligenza richiesta è non gi à quella ordinaria del buon padre di famiglia bens ì quella ordinaria del buon professionista, e cio é la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attivit à e alle relative modalit à di esecuzione.
Al professionista, e a maggior ragione allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attivit à da espletarsi.
A tale stregua, l'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attivit à professionale esercitata, poich é il professionista deve impiegare la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria; tale standard determina, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonch é del relativo grado di responsabilit à. Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono, infatti, diversi gradi di perizia. Pu ò allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata. Chi assume un'obbligazione della qualit à di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualit à, è tenuto alla perizia che è normale della categoria.
Quanto all'attivit à medica svolta in equipe, ogni componente risponde solo delle conseguenze della propria condotta, confidando sul corretto svolgimento dei compiti affidato agli altri membri del gruppo.
Sul capo dell'equipe incombono obblighi di controllo, ma dovr à escludersi la sua responsabilit à quando il comportamento negligente di uno dei medici si verifichi in condizioni di assoluta normalit à, tale da non far sorgere alcun dubbio sulla correttezza del suo operato.