Medico

Medico [responsabilità civile del] (d. civ.)
Nell'esercizio della propria attività il (—) può compiere azioni dannose, che comportano una responsabilità civile o penale.
In relazione alla responsabilità civile, il (—) risponde solo per dolo o colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.).
Trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento va considerato in relazione al tipo di attività dovuta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio.
Al riguardo, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1176, co., 2 e 2236 c.c. la diligenza richiesta è non già quella ordinaria del buon padre di famiglia bensì quella ordinaria del buon professionista, e cioé la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione.
Al professionista, e a maggior ragione allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi.
A tale stregua, l'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, poiché il professionista deve impiegare la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria; tale standard determina, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono, infatti, diversi gradi di perizia. Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata. Chi assume un'obbligazione della qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria.
Quanto all'attività medica svolta in equipe, ogni componente risponde solo delle conseguenze della propria condotta, confidando sul corretto svolgimento dei compiti affidato agli altri membri del gruppo.
Sul capo dell'equipe incombono obblighi di controllo, ma dovrà escludersi la sua responsabilità quando il comportamento negligente di uno dei medici si verifichi in condizioni di assoluta normalità, tale da non far sorgere alcun dubbio sulla correttezza del suo operato.