Manomorta

Manomorta (d. civ.)
Il termine (—) è stato adottato sin dal Medioevo per indicare i diritti, di durata perpetua, su beni di enti morali (civili o ecclesiastici, pubblici o privati). I cespiti patrimoniali di tali enti risultano così immobilizzati per un lungo periodo di tempo perché non sono trasmissibili mortis causa.
Proprio al fine di evitare la creazione della (—), l'art. 17 c.c. disponeva che l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle persone giuridiche non potesse effettuarsi senza l'autorizzazione governativa. La norma è stata abrogata dall'art. 13 L. 127/1997, nonché dell'art. 1 L. 192/2000 (che nel sostituire la precedente norma ne ha ribadito l'effetto abrogativo).