Manomorta
Manomorta (d. civ.)
Il termine () è stato adottato sin dal Medioevo per indicare i diritti, di durata perpetua, su beni di enti morali (civili o ecclesiastici, pubblici o privati). I cespiti patrimoniali di tali enti risultano cos ì immobilizzati per un lungo periodo di tempo perch é non sono trasmissibili mortis causa.
Proprio al fine di evitare la creazione della (), l'art. 17 c.c. disponeva che l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredit à e legati da parte delle persone giuridiche non potesse effettuarsi senza l'autorizzazione governativa. La norma è stata abrogata dall'art. 13 L. 127/1997, nonch é dell'art. 1 L. 192/2000 (che nel sostituire la precedente norma ne ha ribadito l'effetto abrogativo).