Maltrattamenti

Maltrattamenti (d. pen.)
() di animali
La riforma del 2004, recante Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, introducendo nuove fattispecie di reato (Uccisione di animali; Maltrattamento di animali; Spettacoli o manifestazioni vietati; Divieto di combattimenti tra animali) facenti parte di un nuovo Titolo Delitti contro il sentimento (umano) per gli animali, configura sostanzialmente il loro oggetto giuridico. A conferma di ciò, è la collocazione scelta dal legislatore per il nuovo corpus di reati, inseriti dopo i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
Pena: Ammenda da euro 1.032 a euro 5.164.
() in famiglia o verso fanciulli
Commette tale delitto (art. 572 c.p.) chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 571 c.p., maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.
Il reato in esame è inquadrato dal legislatore tra i delitti contro la famiglia.
Scopo della norma è di evitare che componenti della famiglia vengano sottoposti ad ingiustificate sofferenze fisiche e morali da parte di altri familiari.
Elemento materiale del reato è costituito dai maltrattamenti. Il concetto di maltrattamento non s'identifica in una singola attività offensiva, bensì in un complesso di attività persecutorie, volte ad avvilire e ad opprimere in modo durevole la personalità della vittima.
Le persone di famiglia cui fa riferimento la norma vanno intese in senso ampio. Va infatti considerata famiglia non solo quella legittima, ma ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, sono sorti legami di reciproca assistenza e protezione.
Quando poi la legge parla di persone sottoposte all'altrui autorità fa riferimento in via generale ad ogni situazione di subordinazione personale determinatasi anche solo in via di fatto.
Il dolo è generico, essendo costituito dalla coscienza e volontà di maltrattare la vittima, non avendo alcun rilievo le finalità avute di mira dall'agente.
Il reato in esame è aggravato se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima, o se deriva la morte della vittima.
Pena: Reclusione da 1 a 5 anni; se dal fatto deriva una lesione grave, reclusione da 4 a 8 anni; se deriva una lesione gravissima, da 7 a 15 anni; se deriva la morte, da 12 a 20 anni.