Legitimatio ad causam
Legitimatio ad causam (d. proc. civ.)
Con questa espressione si indica generalmente la legittimazione ad agire, cio è la titolarit à attiva (come attore) o passiva (come convenuto) di un'azione civile.
Il concetto di () è quindi legato alla titolarit à del diritto sottoposto al giudizio e in ci ò si distingue dalla legitimatio ad processum che indica invece la capacit à di stare in giudizio.
La () va valutata secondo la prospettazione dei fatti effettuata dalle parti: ad esempio, se Tizio lamenta un inadempimento contrattuale di Caio, legittimato attivo alla causa è Tizio, legittimato passivo è Caio. Ci ò per ò non esclude che il giudice, alla fine della causa, accerti che in realt à tra le parti non è intercorso alcun rapporto contrattuale e quindi rigetti la domanda.