Legislazione d’emergenza
Legislazione d'emergenza (d. cost.)
Con il termine () si indica quel pacchetto di provvedimenti legislativi che, a partire dal 1974, lo Stato ha con frequenza e sistematicit à emanato per combattere prima i fenomeni eversivi (nei cd. anni di piombo) e, successivamente la criminalit à organizzata.
Il legislatore, con la (), ha limitato le garanzie dei diritti di libert à dei singoli (dal fermo di polizia, alle intercettazioni telefoniche, alla durata della custodia cautelare, alle perquisizioni in blocco degli edifici senza specifico mandato).
La (), inoltre, ha notevolmente esteso i poteri della polizia attenuando numerose garanzie giurisdizionali (convalide, autorizzazioni etc.).
Gran parte della () ha avuto ed ha carattere temporaneo ed eccezionale: difatti, se da un lato molti istituti introdotti a termine con la () sono successivamente decaduti, ovvero sono stati abrogati dal nuovo codice di procedura penale ispirato a principi garantistici, dall'altro il legislatore ha continuato a perseguire la strada dell'emergenza per la piaga, ancora estesa, della criminalit à organizzata e di tutte le sue ramificazioni sociali, politiche ed economiche.