Legislazione d’emergenza

Legislazione d'emergenza (d. cost.)
Con il termine (—) si indica quel pacchetto di provvedimenti legislativi che, a partire dal 1974, lo Stato ha con frequenza e sistematicità emanato per combattere prima i fenomeni eversivi (nei cd. anni di piombo) e, successivamente la criminalità organizzata.
Il legislatore, con la (—), ha limitato le garanzie dei diritti di libertà dei singoli (dal fermo di polizia, alle intercettazioni telefoniche, alla durata della custodia cautelare, alle perquisizioni in blocco degli edifici senza specifico mandato).
La (—), inoltre, ha notevolmente esteso i poteri della polizia attenuando numerose garanzie giurisdizionali (convalide, autorizzazioni etc.).
Gran parte della (—) ha avuto ed ha carattere temporaneo ed eccezionale: difatti, se da un lato molti istituti introdotti a termine con la (—) sono successivamente decaduti, ovvero sono stati abrogati dal nuovo codice di procedura penale ispirato a principi garantistici, dall'altro il legislatore ha continuato a perseguire la strada dell'emergenza per la piaga, ancora estesa, della criminalità organizzata e di tutte le sue ramificazioni sociali, politiche ed economiche.