Leale collaborazione
Leale collaborazione [principio di] (d. cost.)
Principio al quale devono uniformarsi i rapporti fra livelli di governo diversi, ma pur sempre riconducibili ad un ordinamento unitario. Il principio è di derivazione comunitaria ed è richiamato all'art. 10 del Trattato CE, laddove si precisa che gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi con ogni mezzo per agevolare la Comunit à nell'adempimento dei suoi obblighi.
In particolare rileva per il diritto amministrativo in quanto ad esso espressamente fa riferimento l'art. 120 Cost. (nella versione novellata dalla L. cost. 3/2001) per ci ò che riguarda i poteri sostitutivi del Governo (degli organi delle Regioni, delle Citt à metropolitane, delle Province e dei Comuni) nel caso di:
mancato rispetto delle norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;
pericolo grave per l'incolumit à e la sicurezza pubblica;
necessit à di tutelare l'unit à giuridica ed economica ed in particolare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Il (), dopo essere stato sistematicamente utilizzato dalla Corte Costituzionale quale strumento idoneo a perseguire il giusto contemperamento delle finalit à perseguite dallo Stato e dalle Regioni (ovvero da enti contitolari di competenze in parte sovrapposte), è stato, dunque, costituzionalizzato a seguito della riforma ex lege Cost. 3/2001. Inoltre, la L. 15/2005, di modifica e di integrazione della L. 241/1990, riformulando l'art. 22 in materia di accesso agli atti amministrativi, generalizza il (). La novit à è assoluta: non solo esso riappare a livelli di normazione ordinaria, ma emerge in tutta la sua capacit à espansiva. Infatti viene esteso al di l à dei rapporti tra i diversi livelli governativi e, in maniera pi ù generalizzata, utilizzato nei rapporti tra i diversi soggetti pubblici.