Leale collaborazione

Leale collaborazione [principio di] (d. cost.)
Principio al quale devono uniformarsi i rapporti fra livelli di governo diversi, ma pur sempre riconducibili ad un ordinamento unitario. Il principio è di derivazione comunitaria ed è richiamato all'art. 10 del Trattato CE, laddove si precisa che gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi con ogni mezzo per agevolare la Comunità nell'adempimento dei suoi obblighi.
In particolare rileva per il diritto amministrativo in quanto ad esso espressamente fa riferimento l'art. 120 Cost. (nella versione novellata dalla L. cost. 3/2001) per ciò che riguarda i poteri sostitutivi del Governo (degli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni) nel caso di:
— mancato rispetto delle norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;
— pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
— necessità di tutelare l'unità giuridica ed economica ed in particolare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Il (—), dopo essere stato sistematicamente utilizzato dalla Corte Costituzionale quale strumento idoneo a perseguire il giusto contemperamento delle finalità perseguite dallo Stato e dalle Regioni (ovvero da enti contitolari di competenze in parte sovrapposte), è stato, dunque, costituzionalizzato a seguito della riforma ex lege Cost. 3/2001. Inoltre, la L. 15/2005, di modifica e di integrazione della L. 241/1990, riformulando l'art. 22 in materia di accesso agli atti amministrativi, generalizza il (—). La novità è assoluta: non solo esso riappare a livelli di normazione ordinaria, ma emerge in tutta la sua capacità espansiva. Infatti viene esteso al di là dei rapporti tra i diversi livelli governativi e, in maniera più generalizzata, utilizzato nei rapporti tra i diversi soggetti pubblici.