Lastrico solare

Lastrico solare (d. civ.)
Corrisponde all'ultimo solaio di un edificio con funzione di copertura.
Il (—) può essere di proprietà comune a tutti i condomini (che in tal caso possono usarlo per stendervi i panni, accedervi etc.) o di proprietà esclusiva di un condomino.
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o il proprietario del (—) hanno il diritto di elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo e che la statica dell'edificio non lo consenta. Tale diritto è stato qualificato dalla giurisprudenza come diritto reale autonomo di sopraelevazione [Sopraelevazione di edificio].
Il proprietario è tenuto a ricostruire il (—) di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Nel caso in cui l'uso del (—) non spetta a tutti i condomini, le spese di riparazione e manutenzione sono per un terzo a carico del titolare esclusivo dell'uso e per i restanti due terzi a carico di tutti gli altri condomini, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (art. 1126 c.c.).