Iussu judicis
Iussu judicis [su ordine del giudice] (d. proc. civ.)
Letteralmente l'espressione si riferisce a qualunque atto o comportamento tenuto dalla parte di un giudizio a seguito dell'ordine del giudice.
In senso tecnico indica, in particolare, l'intervento del terzo [Intervento] nel processo civile, ordinato dal giudice quando quest'ultimo ritenga che la causa in corso di svolgimento sia comune al terzo.