Istituto di patronato e assistenza sociale

Istituto di patronato e assistenza sociale (d. lav.)
Si tratta di un'associazione costituita per l'assistenza ai lavoratori (e ai loro aventi causa) e per la tutela dei loro diritti, giuridicamente riconosciuta con D.Lgs. C.p.S. n. 804/1947 e qualificata persona giuridica di diritto privato dalla legge n. 112/1980.
Tali (—) possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte. Tali informazioni hanno una funzione integrativa delle prove già raccolte, nonché di acquisizione all'esame del giudice di ulteriori elementi di convincimento, per cui possono essere ammesse soltanto se utili all'accertamento di fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione della causa.
Il giudice, dal canto suo, non è obbligato a dare seguito alla istanza, acquisendo le informazioni richieste, ma è tenuto soltanto ad esaminarla, esponendo specificamente le ragioni per le quali, eventualmente, non la accolga.